Di seguito si riassumono le funzioni attribuite dalla Statuto comunale agli Organi elettivi.
Eletto dagli elettori del Comune a suffragio universale diretto, ha la rappresentanza istituzionale del Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Nomina gli assessori, conferisce loro le deleghe, convoca e presiede la Giunta municipale.
Formata da un massimo di 6 assessori, è nominata per legge dal Sindaco prevedendo la presenza di almeno il 30% per il genere meno rappresentato. È l'organo collegiale di governo che collabora con il Sindaco all’amministrazione del comune.
II Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni a singoli Consiglieri comunali.
Organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, è formato da 20 Consiglieri - di norma 13 di maggioranza e 7 di minoranza - e si riunisce previa convocazione da parte del suo Presidente. Può essere convocato anche su iniziativa di un quinto dei Consiglieri.
È organo istituzionale del Comune. Rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori; assicura il collegamento politico con il Sindaco e i gruppi consiliari; promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze; convoca il Consiglio comunale, ne programma i lavori e ne stabilisce l’ordine del giorno; convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
Il Consiglio Comunale nomina, obbligatoriamente, oltre a quelle previste per legge, le seguenti Commissioni permanenti: Commissione cultura; Commissione urbanistica e ambiente; Commissione viabilità; Commissione attività sportive; Commissione politiche sociali e solidarietà; Commissione tecnica per l’ammissibilità del referendum. Il Consiglio può inoltre istituire commissioni speciali e temporanee.
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