Domande frequenti in materia di rumore (APPA)

Qui trovi le risposte ad alcune delle domande che più frequentemente i cittadini pongono all'APPA in materia di rumore
Data:

27/02/2026

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Descrizione

Si informa la cittadinanza che l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una nuova sezione, contenente le risposte agli interrogativi che i cittadini hanno rivolto più frequentemente all'agenzia in materia di rumore. 

La suddetta sezione è consultabile cliccando qui

Per una questione di comodità, si riportano in seguito alcune delle risposte. Si consiglia, in ogni caso, di consultare il sito ufficiale dell'APPA. 

Che cosa fa l’APPA in materia di Rumore?

L’Agenzia è un organo di supporto tecnico alle Amministrazioni provinciali e comunali che abbiano bisogno di informazioni o attività attinenti la verifica delle immissioni sonore, o di supporto delle fasi istruttorie dei provvedimenti amministrativi volti all’emanazione di provvedimenti autorizzativi o di quelli conseguenti i controlli. L’Agenzia fornisce altresì supporto ai cittadini e alle imprese che richiedano informazioni riguardanti i disturbi da rumore o in merito alle procedure da seguire nell’ambito della gestione degli adempimenti amministrativi per la limitazione del rumore.

L'Agenzia può fornire prestazioni a favore di privati, purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti d'istituto (Art. 12 della Legge Provinciale 11 settembre 1995, n. 11, Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente).

Quali sono le sorgenti di rumore che possono essere sottoposte a verifica da parte dell’APPA?

Le attività di verifica delle immissioni sonore svolte dall’Agenzia si limitano alle sorgenti sonore antropiche che hanno origine da attività produttive, professionali e commerciali. Sono dunque escluse tutte quelle sorgenti sonore che hanno carattere di “temporaneità” (feste popolari, manifestazioni, concertini, cantieri edili, etc.) e quelle legate ad ambiti privati, tra cui quelle all’interno di condomini o rumori di vicinato o rumori provocati sulla pubblica via (es. urla, schiamazzi, clacson dei veicoli, artisti di strada, uso di diffusori acustici, latrati etc.)

Nel caso in cui l’origine del disturbo sia causato da un’attività temporanea, a chi ci si può rivolgere?

L’esercizio di attività temporanee, quali manifestazioni, concertini, feste paesane, cantieri, etc. è regolato da apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. h), della L.447/95, oppure disciplinata dal Regolamento acustico comunale. In entrambi i casi, il referente al quale segnalare i disagi è lo stesso Comune, al quale è demandata anche la relativa attività di vigilanza e controllo.

Qual è l’Ente di riferimento al quale segnalare un disturbo da rumore?

Il principale referente per la segnalazione del rumore è il Comune al quale può essere inoltrata la segnalazione dei disagi lamentati e la richiesta di eventuali verifiche fonometriche. I Comuni di Trento e Rovereto sono anche referenti per le relative attività di verifica; i restanti Comuni, non provvisti di personale tecnico qualificato o di apposita strumentazione tecnica, possono avvalersi del supporto tecnico dell’Agenzia.

Che cosa deve contenere la segnalazione di disturbo da rumore?

Affinché il Comune o l’Agenzia possano accogliere la segnalazione, sono necessari alcuni basilari riferimenti: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono/cellulare, posta elettronica (se disponibile), oltre ad una descrizione delle condizioni di disturbo lamentate. Risulta preferibile corredare la segnalazione da una descrizione della sorgente di rumore che è causa del disturbo, oltre all’indicazione del soggetto al quale essa appartiene e del periodo, del giorno o della notte, nel quale tale sorgente è attiva.

Nei casi di accertato superamento dei limiti di rumore, a chi competente l’emanazione dei provvedimenti sanzionatori e ripristinatori?

L’accertato superamento delle soglie limite al rumore comporta per il Comune territorialmente competente l’applicazione delle sanzioni amministrative indicate dall’articolo 10, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), oltre all’emanazione di apposita diffida sindacale (provvedimento di ripristino ai limiti) con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nelle soglie di rumore previste dalla Legge.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 27/02/2026 11:44

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