Referendum confermativo marzo 2026

In questa sezione trovi:
- Indicazioni per l'esercizio del voto a domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare
- Modello opzione elettori temporaneamente all'estero
- Avviso esercizio voto in Italia degli elettori italiani residenti all’estero (AIRE)
Data:

02/02/2026

Tempo di lettura:

3 min

Argomenti

Tipologia di contenuto

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Descrizione

Indicazioni per l'esercizio del voto a domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare

Da martedì 10 febbraio a lunedì 2 marzo 2026, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, che non possono lasciare l’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto per le votazioni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

La dichiarazione che attesta la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione deve indicare l'indirizzo completo, possibilimente un recapito telefonico e può essere trasmessa anche per via telematica, in carta libera.

Alla dichiarazione deve essere allegato:

  • Un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria locale, che attesti, in capo all’elettore, l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare;
  • Copia della tessera elettorale
  • Copia di un documento di identità.

Per il rilascio della certificazione medica è possibile rivolgersi agli Uffici Sanitari della sede distrettuale di Udine durante il consueto orario di prestazioni ambulatoriali per il pubblico o con prenotazione tramite CUP aziendale.

Elettori temporaneamente residenti all'estero

L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.

L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.

Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione. 
Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.

Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui, in ogni caso, il sito internet della Prefettura-UTG e quello di ogni comune), viene pubblicato in calce l’apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.

Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

Si rappresenta che il suddetto termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto al relativo adempimento si correlano una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell’interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l’elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per consentire l’immediato invio del plico per l’esercizio del voto per corrispondenza.

Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.

Si esprime, infine, l'avviso che può presentare opzione di voto per corrispondenza, come elettore temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche sia chi risulta anche residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, sia chi svolge il Servizio civile all'estero.

Avviso esercizio voto in Italia degli elettori italiani residenti all’estero (AIRE)

Gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza
(Circolare DAIT n.1/2026 della Direzione centrale per i servizi elettorali - Legge 27 dicembre 2001, n.459 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n.104)

La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente a essa.

In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt.1, comma 3, e 4 della legge n.459/2001 nonché dell’art.4 del D.P.R. n.104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum, intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione e cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando l’allegato "Modello opzione" predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La scelta di votare in Italia può essere revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio Consolare con le stesse modalità entro il 24 gennaio 2026.

Ulteriori informazioni

Data di scadenza

23/03/2026

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 03/02/2026 09:13

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