Descrizione
Il Sindaco - rende noto - che
- Tutti i cittadini maschi dello Stato e gli stranieri che con l’arruolamento nell’Esercito (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912, n.555) possono divenire tali, nati tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2008 e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell’art.35 del Decreto suddetto, sono in obbligo di domandare entro questo mese la loro ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA e di fornire i chiarimenti che in questa occasione potranno loro essere richiesti. Allo stesso obbligo sono anche i soggetti, in applicazione dell’art. 1 del Decreto succitato, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza.
Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno obbligo di farla i loro genitori o tutori. - I giovani qui domiciliati ma nati altrove, nel richiedere la loro iscrizione esibiranno o faranno presentare l’estratto dell’atto di loro nascita.
- I giovani che non siano domiciliati in questo Comune ma che vi abbiano la dimora abituale nel senso dell’art. 43 del libro 1. del vigente Codice Civile hanno la facoltà di farsi iscrivere su queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamenti di domicilio nel senso del successivo articolo 44 del codice stesso.
- Nel caso che taluno nato nell’anno 2008 sia morto, i genitori, tutori o congiunti, esibiranno l’estratto legale dell’atto di morte che dall’Ufficio dello Stato Civile viene rilasciato in carta libera.
- Saranno iscritti d’ufficio per età presunta quei giovani che non essendo compresi nei registri dello Stato Civile, siano notoriamente ritenuti avere l’età richiesta per l’iscrizione. Essi non saranno cancellati dalle liste di leva se non quando abbiano provato con autentici documenti e prima di imprendere servizio militare, di avere un’età minore di quella attribuita.
- Gli omessi giudicati rei di essersi sottratti alla leva non potranno essere ammessi all’eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva che loro spettasse per uno dei titoli previsti dalla legge e laddove risultassero colpevoli di frode o raggiri al fine di sottrarsi all’obbligo della leva, incorreranno altresì nelle pene della reclusione e della multa comminata dall’art.132 e seguenti del suddetto Decreto n.237.