
Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 46 del 30/11/2011 Art. 1 - Contenuto del Regolamento Il presente Regolamento stabilisce le attribuzioni e le modalità di funzionamento delle Consulte frazionali previste dall’art. 15 dello Statuto comunale vigente. Art. 2 - Principi Le Consulte frazionali sono organismi autonomi istituiti presso le frazioni di Castellano, Pedersano, Piazzo e Villa Lagarina. Hanno la funzione di favorire una maggiore coesione tra le frazioni e il Comune e di essere un attento osservatorio sui bisogni emergenti delle varie realtà, in relazione a specifici problemi o situazioni locali. Art. 3 - Composizione e durata in carica Ciascuna delle quattro frazioni del Comune può costituire una Consulta con sede presso il Centro civico o altra sede comunale. La composizione numerica della Consulta frazionale è la seguente: n. 5 componenti per Castellano; n. 5 componenti per Pedersano; n. 3 componenti per Piazzo; n. 7 componenti per Villa Lagarina. Le Consulte durano in carica 5 (cinque) anni ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente in cui il Consiglio comunale nomina i nuovi componenti. Art. 4 - Nomina dei componenti La nomina dei componenti nelle Consulte frazionali deve ispirarsi a criteri di democrazia e trasparenza. Essa avviene con deliberazione del Consiglio comunale, previa acquisizione delle candidature, formatesi secondo le seguenti modalità: a) fino a tre rappresentanti (fino a quattro per Villa Lagarina, uno per Piazzo) designati a mezzo assemblea pubblica dalle associazioni e ogni altra organizzazione con sede sul territorio comunale; b) fino a un rappresentante designato a mezzo assemblea pubblica dalle categorie economiche e professionali con sede sul territorio comunale; c) fino a colmare i posti disponibili, liberi cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, secondo i termini e le modalità fissate dall'Atto di promozione emanato dal Sindaco. Laddove vi siano candidature, almeno un posto nella Consulta frazionale deve essere garantito a una/un giovane under 25. Alla convocazione dell'assemblea pubblica di cui alle lettere a) e b) provvede il Sindaco a mezzo lettera ai presidenti dei soggetti interessati. Della pubblicità dell'Atto di promozione di cui al punto c) provvede il Sindaco inviando una lettera informativa a tutti i residenti sul territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Adeguata diffusione verrà inoltre garantita attraverso gli albi e il sito internet comunali. Non possono essere nominati componenti della Consulta coloro che si trovano nelle condizioni ostative di eleggibilità specificatamente definite dall’art. 2 TU 223/67 numero 2, 3, 4, 5 come modificato dall’art. 1 Legge 15/92, nonché i Consiglieri comunali e i componenti delle Commissioni permanenti consiliari. Art. 5 - Prima seduta e nomina del Presidente Entro 60 giorni dell'avvenuta nomina da parte del Consiglio comunale, il Sindaco convoca la prima seduta di ciascuna Consulta. Nella prima seduta, presieduta dal membro più anziano, valida con la presenza di almeno 2/3 dei componenti, si procede alla elezione a scrutinio segreto del Presidente, a maggioranza dei presenti. Qualora il Presidente non sia eletto alla prima votazione, si procede fino ad ulteriori due votazioni nella medesima seduta. In mancanza di esito positivo, il Sindaco riconvoca entro 10 giorni la Consulta e si procede con le stesse modalità del comma precedente. Qualora al termine delle votazioni previste il Presidente non risulti eletto, vi provvede d’ufficio il Sindaco nei successivi 10 giorni, scegliendo tra i componenti della Consulta. In caso di mancato raggiungimento del numero legale, il Sindaco procede nei 20 giorni seguenti fino ad ulteriori due convocazioni, dopo di che la Consulta è sciolta e il Consiglio comunale procede a nuove nomine. Della nomina del Presidente deve essere data comunicazione scritta al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sfiducia, decesso, si procede, ai sensi del comma 2, alla nomina del nuovo Presidente. Art. 6 - Convocazione e funzionamento La Consulta frazionale viene convocate dal Presidente, eventualmente anche su richiesta del Sindaco, almeno due volte l'anno. Al Presidente è fatto obbligo altresì di convocare la Consulta in caso di richiesta scritta di almeno metà dei componenti la stessa. La convocazione della Consulta frazionale, unitamente all’ordine del giorno, deve essere recapitata ai componenti a mezzo posta elettronica (o tramite il messo comunale a chi ne fosse sprovvisto) almeno 5 giorni consecutivi prima della data fissata per la seduta. Deve inoltre essere esposta agli albi comunali e pubblicata sul sito internet comunale. Nel caso di comprovata urgenza basta che l'avviso sia consegnato 24 ore prima. La Segreteria del Comune darà sempre comunicazione a mezzo posta elettronica della convocazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale. Le sedute della Consulta, presiedute dal Presidente o in sua assenza dal componente più anziano, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono pubbliche. Chi assiste ha diritto di chiedere la parola e in merito decide il Presidente. Le sedute vengono verbalizzate da un componente della Consulta, con funzione di Segretario. I rappresentanti della Consulta frazionale esercitano il loro mandato senza diritto ad alcuna retribuzione o indennità. Le attività della Consulta frazionale trovano spazio sul Notiziario e sul sito internet comunali. Art. 7 - Funzioni La Consulta frazionale promuove la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione comunale e si fa interprete di esigenze, problemi, proposte e iniziative di carattere locale. A tal fine essa ha funzioni consultive e propositive non vincolanti, deliberate a maggioranza dei propri componenti. La funzione propositiva consiste nella facoltà di presentare all’Amministrazione comunale proposte scritte, adeguatamente motivate, relative a tematiche di interesse generale e collettivo della frazione. La funzione consultiva, in riferimento alla propria competenza territoriale, viene esercitata dalla Consulta frazionale formulando, su richiesta del Sindaco, pareri obbligatori su: a) schema di bilancio di previsione; Il Comune inoltra la richiesta di parere di cui al comma precedente assieme ad adeguata relazione illustrativa sull’argomento. |