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sabato 16 gennaio 2021 13:06
Indicatore tempestività dei pagamenti
L'Amministrazione comunale pubblica per ogni anno l’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, secondo le modalità di calcolo e pubblicazione previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”.
L’indicatore è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Definizioni
- “transazione commerciale”: i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- “giorni effettivi”: tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- “data di pagamento”: la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;
- “data di scadenza”: i termini previsti dall’art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- “importo dovuto”: la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
- “transazione commerciale”: i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- “giorni effettivi”: tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- “data di pagamento”: la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;
- “data di scadenza”: i termini previsti dall’art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- “importo dovuto”: la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
Periodi inesigibilità
Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.